Sez. II
Art. 743
Rientro immediato al reparto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro è ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-743