Capo IISez. I

Art. 738

Sottoscrizioni e spese collettive

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purchè contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione. 3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-738

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