Capo IISez. I

Art. 734

Senso dell'ordine

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito. 2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-734

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