Capo II›Sez. I
Art. 732
Contegno del militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
3. In particolare deve:
a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;
b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;
d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;
e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.
4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente.
5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:
a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;
c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;
d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;
e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino;
6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:
a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa;
b) ricorrere allo scritto anonimo;
c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;
d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-732