Art. 732 · Contegno del militare
Capo IISez. I

Art. 732

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Contegno del militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. 4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente. 5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa; b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie; c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio; d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari; e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino; 6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa; b) ricorrere allo scritto anonimo; c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti; d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.
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