Sez. II
Art. 728
Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-728