Titolo VIIICapo ISez. I

Art. 724

Osservanza di doveri ulteriori

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il militare è tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti: a) i servizi territoriali e di presidio; b) la disciplina delle uniformi; c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari. 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonché le presentazioni e le visite ufficiali delle autorità militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. 3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-724

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