Capo IISez. I

Art. 736

Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio è presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio: a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-736

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