Sez. II
Art. 741
Libera uscita
In vigore dal 9 ott 2010
1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresì, al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale.
3. I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.
4. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-741