Sez. II
Art. 744
Alloggiamento e pernottamenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall'.
2. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;
b) i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.
3. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-744