Sez. II
Art. 747
Dipendenza dei militari in particolari condizioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:
a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;
b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità o enti internazionali.
3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:
a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;
b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, se è ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-747