Sez. II
Art. 742
Licenze e permessi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.
2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.
3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.
4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-742