Sez. II

Art. 746

Uso dell'abito civile

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dall'articolo 1351 del codice. 2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio. 3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-746

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