Capo IISez. I

Art. 735

Relazioni con i superiori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente. 3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine. 4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio. 6. Qualunque militare può presentarsi direttamente: a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi; b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi; c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessano la sicurezza del reparto o se si tratta di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane. 7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale. 8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-735

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