Capo II›Sez. I
Art. 738
173 / 1156Sottoscrizioni e spese collettive
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.
2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purchè contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.
3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-738