Sez. IV

Art. 753

Area di applicazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano a: a) tutte le navi della Marina militare, in qualunque posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale è considerato come destinato a terra; b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unità navali della Marina militare; c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate; d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-753

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo