Sez. IV
Art. 753
Area di applicazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano a:
a) tutte le navi della Marina militare, in qualunque posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale è considerato come destinato a terra;
b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unità navali della Marina militare;
c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate;
d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-753