Sez. IV

Art. 758

Responsabilità e compiti del comandante di nave

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comandante di nave: a) rappresenta la nave; b) ha la responsabilità: 1) dell'esercizio del comando navale e di quanto previsto dal codice della navigazione, dal codice e dal regolamento per i comandanti di navi da guerra; 2) dell'organizzazione, dell'impiego e della direzione del personale dipendente; 3) dell'efficienza e della sicurezza della nave; 4) della conduzione della nave e del suo funzionamento; 5) dell'interpretazione e dell'applicazione degli ordini, delle disposizioni e delle norme di legge o di regolamento che interessino direttamente o indirettamente la nave e il personale imbarcato; 6) degli archivi e della corrispondenza ufficiale della nave, della tutela del segreto; 7) dell'esercizio della necessaria azione di indirizzo e di vigilanza sul regolare andamento dell'amministrazione della nave; 8) della gestione amministrativa della cassa di bordo sulle navi se tali compiti non sono affidati a ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo; 9) dell'addestramento tecnico professionale e generale dello stato maggiore e dell'equipaggio; c) per gli aspetti disciplinari ha su tutto il personale militare imbarcato l'autorità conferita, quale comandante di corpo, dai regolamenti vigenti. Sui civili destinati a bordo esercita le funzioni di capo ufficio. Esercita le funzioni di polizia giudiziaria indicate dall' del codice penale militare di pace; d) provvede ad assegnare gli incarichi agli ufficiali e al personale imbarcato, se gli incarichi stessi non sono definiti nel dispaccio di assegnazione alla destinazione; se intervengono valutazioni di idoneità per l'assolvimento di uno specifico compito, avanza motivate proposte di revoca e, in caso di urgenza, ha la facoltà di sostituire nell'incarico il soggetto inidoneo in attesa delle superiori determinazioni; e) mantiene vivi nel personale i doveri e gli impegni assunti con il giuramento; f) agisce di sua iniziativa se attendere o chiedere ordini può incidere sulla tempestività e sull'efficienza dell'azione; g) informa tempestivamente l'autorità sovraordinata se la nave non è nelle condizioni di eseguire, nei modi e nei tempi previsti, la missione assegnata; h) sulle navi la cui tabella di armamento non preveda l'assegnazione di un ufficiale del Corpo di commissariato militare marittimo, o in caso di assenza o di impedimento del medesimo, assume le funzioni di ufficiale di stato civile; i) cura l'istruzione militare, marinaresca e tecnica, lo sviluppo fisico, la cultura, il morale, la salute e l'igiene del personale e si adopera, con i mezzi disponibili, affinché esso raggiunga nel più breve tempo possibile il miglior grado di efficienza e di addestramento. Pone attenzione, anche attraverso contatti diretti, alle esigenze personali dei componenti lo stato maggiore e l'equipaggio; l) esige che gli ufficiali dirigano con equilibrio il personale dipendente, si occupino di argomenti di organizzazione, logistica, studino sotto il profilo-tecnico-professionale l'utile impiego dei mezzi offensivi e difensivi della nave, si interessino preventivamente delle condizioni militari, politiche e commerciali dei paesi di previsto scalo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-758

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