Titolo II
Art. 301
Personale di coperta e di macchina
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale di coperta e di macchina delle unità navali e mezzi navali è costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-301