Titolo II
Art. 298
Spese
In vigore dal 9 ott 2010
1. Tutte le spese relative all'acquisto delle unità navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-298