Titolo II
Art. 293
Nozione di unità navale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini del presente titolo, per «unità navale» s'intende la nave che ha:
a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
b) un comandante a essa espressamente designato;
c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-293