Titolo II

Art. 293

Nozione di unità navale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini del presente titolo, per «unità navale» s'intende la nave che ha: a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne; b) un comandante a essa espressamente designato; c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-293

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