Libro SECONDO›Titolo I
Art. 290
Norma di rinvio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle altre leggi speciali di settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-290