Libro SECONDOTitolo I

Art. 287

Comando e controllo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresì, a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attività navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-287

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