Libro SECONDO›Titolo I
Art. 283
Tenuta del registro e modalità d'iscrizione
In vigore dal 28 apr 2012
1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale è tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.
2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.
5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall' del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-283