Titolo II

Art. 299

Armi per le unità navali e mezzi navali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le armi per le unità navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento. 2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unità delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Per le armi e il munizionamento delle unità navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma. 4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell' del codice sono a carico di detto Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-299

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