Titolo II
Art. 303
Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali delle Capitanerie di porto:
a) a ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, qualificati per tali funzioni, purchè in possesso di idoneo titolo professionale marittimo o di idoneo titolo militare;
b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso "P" e siano in possesso del relativo brevetto per la navigazione in Mediterraneo.
2. Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, può essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".
3. La condotta degli altri mezzi navali può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi.
4. Per il comando delle unità navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.
5. La condotta dei motori è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-303