Titolo II
Art. 308
Competenze delle amministrazioni interessate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per:
a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unità navali e mezzi navali;
b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-308