Titolo II

Art. 308

Competenze delle amministrazioni interessate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per: a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unità navali e mezzi navali; b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-308

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