Titolo IIICapo ISez. I

Art. 312

Competenze generali

In vigore dal 24 lug 2024
1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalità di cui all'. 2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all', che provvede a formalizzare l'atto di costituzione. 3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-312

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