Sez. II
Art. 317
Personale ammesso alle concessioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:
a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;
c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;
d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;
e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:
1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;
2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-317