Sez. II

Art. 316

Ripartizione degli alloggi

In vigore dal 17 ott 2024
1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilità, provvedono: a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualità e in relazione alla contingente disponibilità, ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI; c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. 2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-316

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