Titolo II

Art. 309

Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. 2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unità da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-309

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