Titolo II
Art. 310
Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali di cui al presente titolo, è lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unità navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-310