Sez. VII
Art. 343
Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI
In vigore dal 24 lug 2024
1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale, definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:
a) alloggi ASGC:
1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti, per le rispettive aree di competenza;
2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalità di cui al comma 1;
b) alloggi ASIR:
1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;
c) alloggi ASI:
1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:
1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;
1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;
1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-343