Sez. III
Art. 243
Relazioni con le autorità civili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorità civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-243