Capo VIISez. I

Art. 238

Sede di servizio.

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall' dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-238

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