Capo VIISez. I

Art. 237

Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica

In vigore dal 9 ott 2010
1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di reati militari la cui procedibilità è condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa è trasmessa anche a quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-237

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