Sez. II
Art. 240
Disposizione all'interno di contingenti interforze.
In vigore dal 28 apr 2012
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-240