Sez. II

Art. 240

Disposizione all'interno di contingenti interforze.

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando: a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-240

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