Capo VIISez. I

Art. 239

Disposizioni di servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) le norme per comandare il servizio; b) le modalità di esecuzione del servizio; c) le procedure di registrazione del servizio; d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale; e) l'organizzazione del servizio di caserma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-239

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