Capo VII›Sez. I
Art. 239
Disposizioni di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) le norme per comandare il servizio;
b) le modalità di esecuzione del servizio;
c) le procedure di registrazione del servizio;
d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale;
e) l'organizzazione del servizio di caserma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-239