Titolo IVCapo I

Art. 247

Individuazione dei dirigenti e preposti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai sensi di quanto previsto dall', comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per: a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorchè non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-247

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