Titolo IVCapo I

Art. 251

Formazione, informazione e addestramento

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, la Direzione nazionale degli armamenti, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa. 3. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento. 4. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli , comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate. 5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-251

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