Titolo IVCapo I

Art. 252

Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli e seguenti. 3. Le unità organizzative di prevenzione: a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate; b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale; c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base; d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell', comma 1, lettera m), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-252

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