Sez. III
Art. 750
466 / 1156Comandanti di reparto e di distaccamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-750