Capo IIISez. I

Art. 765

Durata degli incarichi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 2. La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-765

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