Capo III›Sez. I
Art. 765
Durata degli incarichi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-765