Capo III›Sez. I
Art. 767
Funzionamento del Consiglio
In vigore dal 28 apr 2012
1. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.
2. A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente.
4. In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-767