Art. 767 · Funzionamento del Consiglio
Capo IIISez. I

Art. 767

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Funzionamento del Consiglio

In vigore dal 28 apr 2012
1. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. 2. A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente. 4. In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-767