Capo III›Sez. I
Art. 772
Proposta di conferimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato.
2. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che, di massima, non è concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-772