Capo IIISez. I

Art. 768

Conferimento delle onorificenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare. 2. Tale decorazione può essere concessa all'ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata delle Forze armate che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, ha esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione. 3. La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione ha validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità. 4. Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, ha, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità. 5. La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra, assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare, ha validamente concorso a risolvere favorevolmente un'importante azione bellica alla presenza del nemico. 6. La croce di cavaliere alla «bandiera» è conferita nei casi indicati dall'articolo 1407 del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-768

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