Capo VSez. I

Art. 471

Organi di vigilanza e di controllo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attività assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorità centrale. 2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attività secondo le modalità di gestione di cui agli . 3. Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-471

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