Capo V›Sez. I
Art. 470
Organi centrali di indirizzo generale
In vigore dal 17 ott 2024
1. L'autorità centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:
a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;
b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;
c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice e, ove previsto, le organizzazioni sindacali del personale civile della difesa maggiormente rappresentative sono sentite secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-470