Titolo V

Art. 427

Cessioni e prestiti a Forze armate estere

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonché le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-427

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