Titolo VI
Art. 437
Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga
In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell' del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.
2. Se l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, è redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprietà privata e a evitare oneri dello Stato.
3. Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-437